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Chiarimenti sulla detraibilità  dei servizi scolastici integrativi

I servizi scolastici integrativi e le spese di trasporto possono essere oggetto di detrazioni fiscali ma siccome la normativa non èchiara per tutti, sono sopraggiunti adesso i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Ecco cosa ha da dire l’Erario a riguardo. 

Il punto di riferimento normativo èla Risoluzione n. 68/E/2016 con cui l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che possono essere detratte le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi tra i quali rientrano il pre  e il post scuola ma anche l’assistenza al pasto.

In genere i costi sostenuti per la frequenza a scuola, a partire dal primo ciclo d’istruzione fino alla scuola secondaria di secondo grado, si possono detrarre dall’IRPEF fino ad un massimo di 400 euro all’anno per alunno o studente. Il discorso fatto fino a questo momento vale anche per i servizi integrativi che in genere sono offerti dal Comune o da altri soggetti diversi dalla scuola.

scuola

Quindi, tanto per essere chiari, si possono scaricare i costi della mensa che èprevista dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’Erario precisa che questi servizi, sono collegati alla frequenza scolastica anche se non sono forniti in orario extracurricolare.

Quello che non si puಠscaricare èil costo del trasporto scolastico che invece èa scelta delle famiglie per cui consentire che siano detratti questi costi sarebbe discriminare coloro che non possono o non vogliono usufruire del famoso bus. Le Direzioni regionali vigileranno affinchè i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.