Poichè sempre esistito il fenomeno di dichiarare corrispettivi di vendita inferiori a quelli reali (con evidenti risparmi di imposte), il legislatore era corso ai ripari stabilendo che, quando il contribuente èsottoposto ad accertamento, l’Amministrazione Finanziaria potesse presumere che il reale corrispettivo fosse pari al valore di mercato del bene venduto (se superiore all’importo dichiarato). Toccava al contribuente, a quel punto, dimostrare che le cose erano invece andate diversamente.
Queste disposizioni sono state perಠcancellate dall’articolo 24 della legge 88/2009: si trattava infatti di recepire le perplessità della Commissione europea, che aveva reputato queste norme incompatibili con l’ordinamento comunitario, soprattutto in materia di base imponibile dell’IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha diramato recentemente una circolare (la n. 18 del 2010) per spiegare gli effetti sugli accertamenti di tale successione di norme.
Con la cancellazione delle norme specifiche, anche in tema di cessione di beni immobili tornano a valere le regole generali: il corrispettivo dichiarato di qualsiasi operazione di compravendita puಠessere confutato e rettificato dall’Amministrazione Finanziaria in presenza di “presunzioni semplici†(cioà¨, con possibilità per il contribuente di dimostrare il contrario), purchè “gravi, precise e concordantiâ€.
Per quanto riguarda gli accertamenti (già avviati o no) riferiti alle cessioni intercorse nel periodo di validità delle norme “Viscoâ€, la circolare spiega come queste ultime vanno considerate come mai entrate in vigore: percià², anche in relazione ad una compravendita del 2007, per esempio, la rettifica non potrà mai basarsi soltanto sul valore di mercato del bene ceduto.