Il primo codice tributo èl’8114 e dovrà essere utilizzato da chi invia in ritardo la comunicazione obbligatoria oppure da coloro che non provvedono agli adempimenti formali necessari per beneficiare di agevolazioni o accedere a regimi fiscali opzionali, come trasparenza e consolidato. In tal caso ènecessario che la violazione non sia stata accertata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche.
► CODICI TRIBUTO MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Questo primo codice tributo èdenominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS” e deve essere inserito nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.
Il secondo codice tributo èl’8115 ed èdenominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del dl n.16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS 5 per mille” e deve essere utilizzato dagli enti che possono partecipare al riparto del 5 per mille e che non hanno assolto entro i termini previsti, in tutto o in parte, gli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo. In tal caso ènecessario che la situazione venga sanata entro il 30 settembre e che contestualmente venga pagata una sanzione di 258,23 euro.
Il terzo e ultimo codice tributo èl’8116 ed èdenominato “Sanzione di cui all’art. 8, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 3-bis, del dl n.16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS” e deve essere utilizzato in caso di mancata indicazione in dichiarazione del destinatario e dell’ammontare delle eccedenze d’imposta, cedute dal consolidato, nonchè in caso di eccedenze utilizzabili in compensazione fra società partecipanti alla tassazione di gruppo, qualora non siano stati indicati gli estremi del cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo trasferito. L’importo da versare a titolo di sanzione in entrambi i casi èpari a 2.065,83 euro.