A riguardo occorre distinguere a seconda del caso in cui ci si accorge dell’errore quando ancora non èscaduto il termine di presentazione della dichiarazione o se, al contrario, ci si accorge degli errori in un momento successivo.
Nel primo caso basta compilare un nuovo modello Unico barrando la casella “Correttiva nei termini”. Se in base ai nuovi calcoli emerge una maggiore imposta o un minor credito il contribuente deve effettuare il relativo versamento, nel caso in cui i termini per effettuarlo siano scaduti si potrà sanare la propria posizione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Se, al contrario, dai nuovi calcoli emerge un maggior credito o una minore imposta, il contribuente puಠchiedere il rimborso oppure optare per il riporto a credito per l’anno successivo, o ancora puಠutilizzarlo in compensazione.
Nel caso in cui il contribuente si accorga degli errori commessi dopo la scadenza di presentazione del modello Unico ènecessario presentare una dichiarazione integrativa su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. In caso di dichiarazione integrativa a proprio favore le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito puಠessere utilizzato in compensazione. In caso di dichiarazione integrativa a proprio sfavore, invece, questa deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui èstata presentata la dichiarazione originaria e le sanzioni applicate dipendono dalla violazione commessa.
Eventuali errori e omissioni nella dichiarazione originaria e in forza dei quali si èverificata un errata indicazione di redditi o delle detrazioni d’imposta non spettati, la correzione puಠessere effettuata mediante il ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si èverificato, purchè non sia stato intrapreso alcun tipo di accertamento. In questo caso il contribuente ha diritto ad una riduzione della sanzione.