Come noto, dal 2009 chi esegue compensazioni annuali per oltre 50.000 euro sulla base di crediti inesistenti compie un reato sanzionato penalmente.
Il dubbio sorto a molti, perà², ha riguardato l’IVA, in cui la formazione periodica di crediti d’imposta èfisiologica, per il complesso meccanismo che regola questo tributo.
La legge IVA consente di impiegare il credito annuale in compensazione nel Modello F24 fin dal primo gennaio dell’anno seguente; ma naturalmente il credito deve esistere veramente, e questo lo si potrà appurare con certezza solo in sede di dichiarazione IVA, la cui preparazione di solito avviene in febbraio o marzo.
Il problema che sorge spesso èquello dei contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente (le imprese di media e grande dimensione) e che si ritrovano al termine dell’ultima liquidazione periodica annuale, riferita al mese di dicembre, con un saldo a credito.
Ma non sempre il saldo della liquidazione di dicembre coincide con l’effettivo saldo annuale IVA: in dichiarazione puಠavvenire che emergano delle situazioni particolari (variazioni nel pro-rata di detraibilità , rettifica di detrazioni avvenute in anni precedenti, correzioni di errori nelle liquidazioni periodiche ecc.) che possono ridurre se non azzerare tale credito.
Il contribuente che, in buona fede, avesse compensato questo credito nel mese di gennaio salvo poi scoprirne mesi dopo l’inesistenza in sede di dichiarazione rischiava fino a ieri una semplice sanzione amministrativa.
Ma ora le Entrate hanno gelato le aspettative degli esperti: non esiste nessuna eccezione alla nuova norma penale, nemmeno per queste ipotesi cosଠfrequenti, e d’ora in poi compensare l’IVA all’inizio del nuovo anno sarà a rischio e pericolo del contribuente.