Il primo problema riguardava l’ipotesi che dal 2008 residuasse ancora un credito d’imposta non utilizzato in compensazione, destinato a cumularsi con quello del 2009. àˆ stato precisato che le nuove norme sui controlli indispensabili per apporre il visto di conformità per i crediti superiori a quindicimila euro riguardano solo l’anno 2009: cosicchè, qualunque sia l’importo residuo del credito del 2008, non èrichiesto alcun controllo particolare.
Il credito del 2008, inoltre, puಠessere liberamente impiegato in compensazione nel modello F24 senza limitazioni. àˆ soltanto nel momento in cui èpresentata la nuova dichiarazione IVA, infatti, che il credito 2008 cessa di esistere, in quanto il suo residuo entra a far parte della massa indistinta del credito 2009 (il vecchio credito èassorbito all’interno del nuovo), e solo allora scatteranno le nuove norme.
Ancora: come si èaccennato nell’articolo precedente, non ci sono limiti alle compensazioni verticali. Percià², chi intende utilizzare il credito 2009 per coprire i debiti delle liquidazioni 2010 non all’interno dei calcoli interni dell’IVA bensଠnel modello F24 potrà farlo senza alcuna remora.
Un altro atteso chiarimento: fino al famigerato limite di diecimila euro, i contribuenti sono liberi fin da gennaio di usare il credito IVA del 2009 (che èmaturato, infatti, il primo gennaio 2010, posto che la dichiarazione lo confermi). àˆ solo quando si intende compensare oltre la soglia di diecimila euro che sorge l’obbligo preventivo di inviare la dichiarazione.
Infine, èstato chiarito che le dichiarazioni prive di visto di conformità possono essere corrette e integrate nei termini ordinari senza alcuna sanzione specifica.