Occorre sia dare conto, a consuntivo, dei redditi di competenza dell’ultimo periodo d’imposta concluso (2008), sia in forma preventiva sull’anno in corso (2009).
La comunicazione deve avvenire utilizzando il modello 503/Aut entro il termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi, e dunque al 30 settembre.
Laddove, tuttavia, non vi siano limitazioni al cumulo del reddito da pensione con i redditi da lavoro, la comunicazione non deve essere inviata, in quanto ricorre una causa di esonero.
Negli ultimi anni, il legislatore si èdiretto verso una progressiva liberalizzazione nel settore, sopprimendo a poco a poco le varie forme di incumulabilità . Per il 2008, per esempio, vige la libertà di cumulo per tutti i titolari di pensione di vecchiaia, nonchè per i titolari di pensione di anzianità con almeno quarant’anni di contributi, o anche solo trentotto anni purchè l’età anagrafica sia almeno pari a cinquantotto anni.
Per i titolari di pensione di anzianità senza tali requisiti, invece, per il 2008 vige il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente e un divieto parziale (applicato con dei calcoli piuttosto complessi) per i redditi da lavoro autonomo e da impresa, e dunque c’ anche l’obbligo di inviare la comunicazione.
Ma èper l’ultima volta, in quanto dal 2009 ècaduto anche in questi casi il divieto, che rimarrà solamente in alcune ipotesi marginali.
Allo stato attuale, dunque, la comunicazione èun obbligo che in futuro sarà quasi scomparso