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Comunicazione dei redditi cumulati con la pensione

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I titolari di pensione che percepiscono anche un reddito da lavoro (inteso in senso ampio: redditi da lavoro dipendente e parasubordinato, da lavoro autonomo e da impresa) sono tenuti a comunicare all’INPS queste altre componenti reddituali, per consentire all’istituto pubblico di calcolare correttamente le ritenute fiscali da applicare sul vitalizio previdenziale.


Occorre sia dare conto, a consuntivo, dei redditi di competenza dell’ultimo periodo d’imposta concluso (2008), sia in forma preventiva sull’anno in corso (2009).

La comunicazione deve avvenire utilizzando il modello 503/Aut entro il termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi, e dunque al 30 settembre.


Laddove, tuttavia, non vi siano limitazioni al cumulo del reddito da pensione con i redditi da lavoro, la comunicazione non deve essere inviata, in quanto ricorre una causa di esonero.

Negli ultimi anni, il legislatore si èdiretto verso una progressiva liberalizzazione nel settore, sopprimendo a poco a poco le varie forme di incumulabilità . Per il 2008, per esempio, vige la libertà  di cumulo per tutti i titolari di pensione di vecchiaia, nonchè per i titolari di pensione di anzianità  con almeno quarant’anni di contributi, o anche solo trentotto anni purchè l’età  anagrafica sia almeno pari a cinquantotto anni.

Per i titolari di pensione di anzianità  senza tali requisiti, invece, per il 2008 vige il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente e un divieto parziale (applicato con dei calcoli piuttosto complessi) per i redditi da lavoro autonomo e da impresa, e dunque c’ anche l’obbligo di inviare la comunicazione.

Ma èper l’ultima volta, in quanto dal 2009 ècaduto anche in questi casi il divieto, che rimarrà  solamente in alcune ipotesi marginali.
Allo stato attuale, dunque, la comunicazione èun obbligo che in futuro sarà  quasi scomparso