Home » Confisca in caso di detrazione fittizia dell’Iva

Confisca in caso di detrazione fittizia dell’Iva

La Corte di Cassazione con sentenza n. 42461 del 30 novembre 2010 ha stabilito che i beni dell’imprenditore accusato di reati tributari sono confiscabili nella misura del vantaggio economico ottenuto, per cui le autorità  hanno il potere di confiscare denaro in misura equivalente al credito Iva falsamente dichiarato.

Con la sentenza in esame, in particolare, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da tre vertici aziendali, accusati di aver esposto un falso credito Iva e di averlo poi compensato gradualmente nel corso degli anni successivi.


Nel caso specifico, in particolare, la Corte ha spiegato che si tratta di una fattispecie a cui èapplicata la disciplina prevista dall’art. 322-ter del codice penale, aggiungendo che in questo caso il contribuente non ha neanche la facoltà  di invocare un intervenuto condono tombale, in quanto l’adesione del cittadino a questo tipo di procedura non impedisce la contestazione del credito da parte dell’ufficio qualora èprevisto che non possano essere apportate modifiche agli importi dichiarati a seguito della definizione automatica.

La Corte ha poi sottolineato che la correttezza di tale interpretazione trova riscontro anche in una decisione delle sezioni unite della Cassazione, in cui si stabilisce l’applicabilità  del secondo comma dell’art. 322-ter c.p. al reato di truffa aggravata, alla luce del rinvio contenuto nell’art. 640-quater del codice penale.