La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81/E del 25 settembre spiega che in caso di accessi i verificatori devono essere messi nelle condizioni di accedere e acquisire i documenti contabili presso il contribuente oppure presso quello che èstato indicato come depositario delle scritture contabili.Â
La risoluzione indica che se il conservatore dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari èdiverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili, non bisogna comunicare direttamente gli estremi identificativi all’amministrazione finanziaria. L’obbligo non sussiste e la precisazione nasce da un caso pratico raccontato su FiscoOggi:
Una ditta fornisce beni e servizi ad Aziende sanitarie locali.
Dal 2015, per la fatturazione delle varie operazioni (da svolgersi in forma necessariamente elettronica, secondo il Dm 55/2013), essa si avvale di un soggetto terzo, che ne cura i diversi passaggi, dall’emissione sino alla conservazione.
Considerato che tale soggetto non èil depositario delle scritture contabili, ma il solo “conservatore†delle fatture elettroniche, la contribuente pone il dubbio – anche sulla scorta di alcune indicazioni provenienti dalla propria associazione di categoria – se i suoi dati, nonchè il luogo di conservazione, vadano comunque comunicati all’Amministrazione finanziaria, utilizzando i relativi modelli (in particolare, AA9/11 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
La risoluzione che abbiamo indicato in precedenza dimostra che il fisco, in questo caso specifico, si èdimostrato al passo con la dematerializzazione dei contenuti.