Secondo la legge IVA, si considera un’operazione di questo genere quella in cui determinati beni sono ceduti ad una controparte situata in un Paese extracomunitario (laddove la semplice “esportazione†consiste nel trasferimento fisico dei beni, senza necessariamente traslazione della proprietà ).
Il decreto ministeriale che ha dato attuazione alla legge sui contribuenti minimi ha perಠspecificato che il discorso si allarga a tutte le operazioni assimilabili a quella descritta: quindi, non solo le cessioni di beni ma anche le prestazioni di servizi connesse in qualche modo agli scambi internazionali, nonchè le operazioni verso San Marino e la Città del Vaticano, che sono soggette ad un regime IVA peculiare.
Sembra invece, ma sul punto non mancano incertezze di interpretazione, che siano ammissibili le cessioni verso altri Paesi comunitari; nessun dubbio, invece, che le operazioni in direzione inversa, e cioèle importazioni, non comportino alcuna conseguenza.
àˆ da precisare che anche una sola cessione all’esportazione, compiuta magari occasionalmente nel periodo d’imposta precedente, rende inammissibile il ricorso al regime dei contribuenti minimi.
Ma c’ un altro requisito inderogabile di cui tener conto: sempre con riferimento al periodo d’imposta precedente, non bisogna aver pagato alcun tipo di compenso ad un terzo per prestazioni di lavoro dipendente o parasubordinato, incluse numerose fattispecie assimilate (come compensi per borse di studio o collaborazioni continuative di ogni genere).
Non sono invece d’ostacolo i compensi erogati a terzi per collaborazioni di tipo occasionale o per le prestazioni di un professionista, la distribuzione di utili fra i parenti all’interno di un’impresa familiare o l’erogazione del TFR ad un ex-dipendente cessato in un periodo d’imposta anteriore.