Home » Contribuenti minimi: le rettifiche imposte dall’articolo 19-bis-2

Contribuenti minimi: le rettifiche imposte dall’articolo 19-bis-2

soldi

Una delle regole pi๠complicate della già  non facilissima legge IVA (DPR 633/1972) ècontenuta nell’articolo 19-bis-2 e va applicata da tutti coloro che, per un qualunque motivo, si trovano a dover modificare da un esercizio all’altro le regole adottate sulla detraibilità  dell’IVA sugli acquisti, rettificando le detrazioni già  eseguite qualora si verifichino dei fatti nuovi che cambino le regole del gioco.


Ebbene, il passaggio al regime dei contribuenti minimi rientra fra le fattispecie interessate, e dunque anche in questo caso occorrerà  eseguire le rettifiche in questione. Le ipotesi possibili sono tante e qui ci soffermeremo brevemente sulle principali.

La rettifica si opera su beni e servizi (incluso il leasing) acquistati ma non ancora utilizzati; oppure sui beni ammortizzabili acquistati da meno di cinque anni (purchè di costo unitario non inferiore a € 516,46 o con coefficiente di ammortamento ai fini IRPEF inferiore al 25%), con una rettifica della detrazione per tanti quinti quante annualità  mancano alla conclusione del quinquennio;


o, ancora, sui beni acquistati da meno di cinque anni in cui la percentuale di detrazione IVA si èmodificata di almeno dieci punti percentuali, per esempio per modifica del pro-rata di detraibilità . L’argomento èmolto tecnico e non appare opportuno approfondire oltre.

L’ammontare della rettifica va versato in un’unica soluzione entro il 16 marzo dell’anno in cui si passa al “forfettone”, oppure lo si puಠrateizzare in cinque quote di pari importo da versare (senza interessi) il primo anno alla data indicata e gli anni successivi entro il 16 giugno.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito di predisporre un prospetto con tutti i calcoli eseguiti ai fini della rettifica.

Va infine ricordato che, in caso di revoca o decadenza dal “forfettone”, andranno operate le medesime rettifiche, ma stavolta in senso inverso.