Ebbene, il passaggio al regime dei contribuenti minimi rientra fra le fattispecie interessate, e dunque anche in questo caso occorrerà eseguire le rettifiche in questione. Le ipotesi possibili sono tante e qui ci soffermeremo brevemente sulle principali.
La rettifica si opera su beni e servizi (incluso il leasing) acquistati ma non ancora utilizzati; oppure sui beni ammortizzabili acquistati da meno di cinque anni (purchè di costo unitario non inferiore a € 516,46 o con coefficiente di ammortamento ai fini IRPEF inferiore al 25%), con una rettifica della detrazione per tanti quinti quante annualità mancano alla conclusione del quinquennio;
o, ancora, sui beni acquistati da meno di cinque anni in cui la percentuale di detrazione IVA si èmodificata di almeno dieci punti percentuali, per esempio per modifica del pro-rata di detraibilità . L’argomento èmolto tecnico e non appare opportuno approfondire oltre.
L’ammontare della rettifica va versato in un’unica soluzione entro il 16 marzo dell’anno in cui si passa al “forfettoneâ€, oppure lo si puಠrateizzare in cinque quote di pari importo da versare (senza interessi) il primo anno alla data indicata e gli anni successivi entro il 16 giugno.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito di predisporre un prospetto con tutti i calcoli eseguiti ai fini della rettifica.
Va infine ricordato che, in caso di revoca o decadenza dal “forfettoneâ€, andranno operate le medesime rettifiche, ma stavolta in senso inverso.