In realtà , che questo si traduca in un effettivo risparmio in termini fiscali ètutto da verificare, caso per caso; ma una cosa certa èla radicale semplificazione dei calcoli per la determinazione della base imponibile.
Per i “minimiâ€, infatti, vale un’applicazione rigidissima del principio di cassa: la regola generale (con alcune particolarità da precisare) èche tutte le somme incassate costituiscono componenti positivi di reddito e tutte le somme spese rappresentano invece i componenti negativi; la loro differenza costituisce la base imponibile.
Pertanto, vi sono alcune conseguenze di enorme importanza. Innanzitutto, la competenza economica non ha alcun rilievo: se a dicembre 2009 si paga una bolletta dell’energia elettrica per il bimestre gennaio-febbraio 2010, il costo va conteggiato per il 2009 e non per l’anno successivo.
Inoltre, i beni strumentali non sono soggetti ad ammortamento: qualunque sia la loro natura e l’importo della spesa, essi sono deducibili al 100% già nel periodo d’imposta in cui èavvenuto l’acquisto.
Ancora: tutte le particolari regole di delimitazione della deducibilità delle spese previste dal Testo Unico dell’Imposta sui Redditi non sono applicabili.
Percià², i canoni di leasing sono deducibili indipendentemente dalla durata del contratto, le spese di rappresentanza si deducono senza rispettare i limiti previsti dal decreto ministeriale applicativo, le spese di manutenzione si scaricano senza fare calcoli sul plafond ecc.
I beni ad uso promiscuo (incluse spese automobilistiche e telefoniche), invece, sono deducibili al 50%, senza eccezioni o peculiarità di alcun tipo.
Le spese non inerenti o non documentate, naturalmente, restano indeducibili.