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Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (seconda parte)

Nel calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva sul reddito propria dei contribuenti minimi vi sono alcuni aspetti particolari cui badare con molta attenzione.

Per esempio, èstabilito che i contributi previdenziali versati (a saldo o in acconto) nel corso dell’anno vengono sottratti dalla base imponibile lorda; e se quest’ultima fosse di importo inferiore (o addirittura negativo), la quota di contributi non necessaria al fine di azzerare la base imponibile stessa èriportabile in qualità  di onere deducibile nel Quadro RP del Modello UNICO per essere sottratta dalla base imponibile IRPEF, nell’ipotesi che il contribuente disponga di altri redditi.


Questa norma èassolutamente peculiare, dato che per qualunque altro imprenditore o professionista i contributi previdenziali non entrano mai all’interno dei calcoli del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, bensଠaccedono integralmente al Quadro RP.


Una serie di altre questioni da tenere a mente riguardano i beni strumentali. Si ègià  segnalato che essi non sono ammortizzati e dunque la spesa concorre integralmente alla base imponibile già  nell’anno di acquisto. Questa situazione cancella i concetti di plusvalenza e minusvalenza: in caso di successiva rivendita di questi beni, quanto incassato costituisce integralmente un componente positivo da tassare.

Il discorso, perà², riguarda solo i beni acquistati dopo l’ingresso nel regime dei “minimi”: per i beni acquistati nei periodi d’imposta precedenti si applicano regole ben diverse.

Per essi, infatti, non si calcola alcuna quota d’ammortamento per tutti gli anni in cui il contribuente resta “minimo”, e si riprenderà  a ricalcolarle solo in occasione dell’eventuale revoca o decadenza dal regime. Se invece uno di questi beni viene venduto in costanza di regime, la differenza fra corrispettivo della cessione e costo storico non ancora ammortizzato costituisce plusvalenza imponibile o minusvalenza tassabile secondo le regole ordinarie.