Tale contributo èsolitamente pari al 4% dell’imponibile Iva, ma in alcuni casi puಠarrivare anche al 5%, e riguarda la cessione di beni o la prestazione di servizi rese nei confronti di un committente debitore dell’imposta in un altro stato membro dell’Unione europea, nonchè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto stabilito fuori dell’Ue.
La novità interessa oltre che i professionisti anche alcune società , in particolare nel caso in cui queste siano tenute per legge a corrispondere il contributo integrativo alla Cassa di previdenza del professionista iscritto all’albo che opera per la società o di cui quest’ultima si avvale. Ad esempio, se un architetto partecipa ad un concorso internazionale all’estero con altri concorrenti stranieri, la sua remunerazione sarà gravata da un vero e proprio extra-costo del 4%, ne deriva quindi che con ogni probabilità il concorrente straniero sarà in grado di formulare un’offerta pi๠competitiva.
A fronte di cià², dunque, la nuova disciplina secondo gli addetti ai lavori andrà a vanificare in partenza ogni tentativo di internazionalizzazione di professionisti e imprese, che a fronte delle difficoltà economiche legate alla contrazione del mercato dei servizi cercano all’estero occasioni per sopravvivere.