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Contributo integrativo fatture estere

A partire dal 1° gennaio 2013, in virt๠di quanto previsto dalle nuove norme comunitarie sul regime Iva (direttiva 2010/45/Ue) che il governo italiano ha recepito inserendo il decreto legge n. 216/2012 nella legge di stabilità  2013 (articolo 1, commi da 324 a 335), i professionisti iscritti agli albi che operano all’estero dovranno applicare in fattura un contributo integrativo a favore delle rispettive Casse previdenziali.

Tale contributo èsolitamente pari al 4% dell’imponibile Iva, ma in alcuni casi puಠarrivare anche al 5%, e riguarda la cessione di beni o la prestazione di servizi rese nei confronti di un committente debitore dell’imposta in un altro stato membro dell’Unione europea, nonchè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto stabilito fuori dell’Ue.


La novità  interessa oltre che i professionisti anche alcune società , in particolare nel caso in cui queste siano tenute per legge a corrispondere il contributo integrativo alla Cassa di previdenza del professionista iscritto all’albo che opera per la società  o di cui quest’ultima si avvale. Ad esempio, se un architetto partecipa ad un concorso internazionale all’estero con altri concorrenti stranieri, la sua remunerazione sarà  gravata da un vero e proprio extra-costo del 4%, ne deriva quindi che con ogni probabilità  il concorrente straniero sarà  in grado di formulare un’offerta pi๠competitiva.

A fronte di cià², dunque, la nuova disciplina secondo gli addetti ai lavori andrà  a vanificare in partenza ogni tentativo di internazionalizzazione di professionisti e imprese, che a fronte delle difficoltà  economiche legate alla contrazione del mercato dei servizi cercano all’estero occasioni per sopravvivere.