Il primo èil cosiddetto controllo automatico (art. 36-bis del DPR 600/1973): tramite sistemi computerizzati, l’Agenzia delle Entrate èin grado di verificare la coerenza interna di ciascuna dichiarazione e di far emergere eventuali anomalie.
Per esempio, se sono dichiarati nel Quadro RC € 10.000 come reddito di lavoro dipendente e nel Quadro RL € 2.000 come redditi diversi, non sarebbe ammissibile che nel Quadro RN, al momento di tirare le somme, fosse dichiarato un imponibile totale pari a € 11.000.
Il controllo automatico èattuato nei confronti di tutte le dichiarazioni entro la data in cui èpossibile inviare la dichiarazione del periodo d’imposta successivo.
In realtà il controllo automatico ha oggi un’importanza ridotta, giacchè le dichiarazioni vengono inviate quasi sempre per via telematica e se vi fossero anomalie macroscopiche come quella esemplificata la dichiarazione verrebbe respinta in automatico dal sistema.
Ben pi๠importante èil controllo formale (art. 36-ter del citato DPR), per cui èprevisto un tempo pi๠ampio: puಠessere attuato, infatti, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui èstata inviata la dichiarazione.
Il controllo formale comporta il confronto fra i dati della dichiarazione e gli altri dati in possesso dall’Agenzia da altre fonti: per esempio, si confrontano gli acconti formalmente dichiarati dal contribuente con quelli che si sono effettivamente versati, oppure si verifica che il credito riportato dalla dichiarazione dell’anno precedente non sia stato compensato nel frattempo con altri debiti.
Anche questa tipologia di controllo èattuata ormai con metodi automatizzati nei confronti di tutte le dichiarazioni, ed eventuali anomalie molto raramente possono sfuggire alla rete delle verifiche.