Come già chiarito, se l’acquisto èsoggetto ad IVA occorre pagare l’imposta di registro in maniera residuale, con l’importo fisso di 168 euro; se invece l’operazione èsente o esclusa dall’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro si calcola moltiplicando l’aliquota del 3% per la base imponibile, costituita dal valore di mercato del fabbricato.
Successivamente, puಠcapitare che per qualunque motivo il contribuente debba cedere a terzi l’abitazione; se tale cessione avviene nei cinque anni successivi, perà², si decade da tutti i benefici fruiti a suo tempo e si subisce una sanzione del 30%.
Tutto questo a meno che non si acquisti una nuova abitazione da adibire a prima casa nei dodici mesi successivi; e in quest’ipotesi non solo non si decade dalle “vecchie†agevolazioni ma si gode di una nuova: un sostanzioso sconto sulle imposte da versare.
Infatti, egli potrà contare su un credito d’imposta pari all’ammontare dell’IVA o dell’imposta di registro pagata a suo tempo, con cui potrà abbattere i tributi calcolati in questa seconda operazione. In altre parole, lo scopo dell’agevolazione èfare in modo che, tendenzialmente, tali imposte siano pagate una volta sola nella vita e non per ogni acquisto di prima casa.
àˆ tutto da eseguire, naturalmente, il confronto fra l’ammontare delle imposte pagate a suo tempo e le nuove calcolate in quest’occasione. Qualora le vecchie imposte siano inferiori alle nuove, ovviamente occorrerà versare la differenza; qualora si verifichi, invece, la situazione opposta, la quota di credito d’imposta non sfruttata potrà essere riportata e impiegata nella successiva dichiarazione dei redditi, a detrazione dell’IRPEF.
Fonte: nostra elaborazione