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Credito d’imposta per riacquisto della prima casa

Fra le svariate agevolazioni fiscali previste dal nostro ordinamento per favorire l’acquisto di abitazioni da destinare a prima casa, una delle pi๠importanti assume la forma del credito d’imposta.

Come già  chiarito, se l’acquisto èsoggetto ad IVA occorre pagare l’imposta di registro in maniera residuale, con l’importo fisso di 168 euro; se invece l’operazione èsente o esclusa dall’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro si calcola moltiplicando l’aliquota del 3% per la base imponibile, costituita dal valore di mercato del fabbricato.


Successivamente, puಠcapitare che per qualunque motivo il contribuente debba cedere a terzi l’abitazione; se tale cessione avviene nei cinque anni successivi, perà², si decade da tutti i benefici fruiti a suo tempo e si subisce una sanzione del 30%.

Tutto questo a meno che non si acquisti una nuova abitazione da adibire a prima casa nei dodici mesi successivi; e in quest’ipotesi non solo non si decade dalle “vecchie” agevolazioni ma si gode di una nuova: un sostanzioso sconto sulle imposte da versare.

Infatti, egli potrà  contare su un credito d’imposta pari all’ammontare dell’IVA o dell’imposta di registro pagata a suo tempo, con cui potrà  abbattere i tributi calcolati in questa seconda operazione. In altre parole, lo scopo dell’agevolazione èfare in modo che, tendenzialmente, tali imposte siano pagate una volta sola nella vita e non per ogni acquisto di prima casa.


àˆ tutto da eseguire, naturalmente, il confronto fra l’ammontare delle imposte pagate a suo tempo e le nuove calcolate in quest’occasione. Qualora le vecchie imposte siano inferiori alle nuove, ovviamente occorrerà  versare la differenza; qualora si verifichi, invece, la situazione opposta, la quota di credito d’imposta non sfruttata potrà  essere riportata e impiegata nella successiva dichiarazione dei redditi, a detrazione dell’IRPEF.

Fonte: nostra elaborazione