Ebbene, a pochi giorni dalla scadenza del termine vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla nuova annotazione BQ del Cud 2013, nella quale ricordiamo i sostituti d’imposta sono tenuti ad indicare i redditi non tassati da loro erogati e che non vanno quindi ad incidere sulle imposte dovute dal contribuente.
Al riguardo èstato chiarito che i sostituti di imposta, relativamente al Cud 2013, non sono tenuti alla compilazione di tale annotazione nel caso in cui i sistemi informativi a loro disposizione non consentano di inserire il dato entro il 28 febbraio. A fronte di cià², dunque, se il sostituto d’imposta nel corso del 2012 ha erogato soltanto questo tipo di redditi esenti puಠanche non consegnare il Cud.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che tale opportunità èstata concessa in considerazione delle possibili difficoltà tecniche applicative incontrate per la gestione del dato, tendendo conto che si tratta di redditi non imponibili, che non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non che incidono sul calcolo delle imposte dovute dal contribuente.
Tra le principali novità del Cud 2013, ricordiamo, figura il nuovo limite a 6.700 euro del reddito esente per i lavoratori che risiedono in Italia e prestano servizio in zone di frontiera, nonchè la maggiore deduzione, per chi lavora per la prima volta, attraverso un plafond accumulato mediante la partecipazione a forme di previdenza complementare.