La Corte di Cassazione ha pronunciato la sua sentenza sulla questione inerente la classificazione doganale delle cartucce per fotocopiatrici, che ha visto contrapposte una società appaltatrice e l’Agenzia delle dogane. Il problema nasce da un diverso inquadramento del prodotto nella classificazione doganale.
La Cassazione con la sentenza n. 7717 del 27 marzo 2013, resa disponibile solo oggi, ha disposto che il corretto inquadramento èquello fornito dalla Agenzia delle dogane, che classifica le cartucce per fotocopiatrici come “altri inchiostri da stampa” secondo il codice NC 3215908090, per cui èprevisto un dazio doganale del 6,5%.  La società appaltatrice aveva aperto una causa legale contro l’Agenzia delle dogane, in quanto riteneva che la corretta categoria doganale fosse quella stabilita dal codice NC 8443999000 che le inquadra come  “parti ed accessori di macchine ed apparecchi”.
La Corte di Cassazione ha motivato la decisione, che segue altre sentenze nei precedenti gradi di giudizio, spiegando che la cartuccia di inchiostro non èaltro che un contenitore di inchiostro, sotto forma di polver o toner, munito di un chip, che rimane comunque estraneo al processo di stampa, in quanto serve ad inibire il funzionamento della fotocopiatrice con cartucce diverse da quelle originali. In base a questo la Cassazione ha applicato la regola generale 3b) contenuta nell’allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, che i prodotti misti, quali le cartucce, sono classificate secondo la materia o l’oggetto che gli conferisce il carattere essenziale.
La Cassazione ha quindi stabilito che èda escludere la classificazione della cartuccia come parte di una stampante, perchè la funzione primaria èquella di rifornire di inchiostro la fotocopiatrice e di contenere inchiostro. Allo stesso modo non puಠessere considerata come accessorio della stampante, perchè le cartucce non aggiungono alcuna funzione supplementare alla stampante, anche se ne assicurano funzionalità .
Per queste motivazione si deve inquadrare la cartuccia nelle categoria doganale altri inchiostri da stampa” che prevede  un dazio del 6.5%. Nessun valore ha l’applicazione di una diversa classificazione da parte di agenzie doganali straniere, che rappresentano solamente un errore di interpretazione della normativa della comunità europea.