Ci sono perಠanche varie ipotesi in cui un soggetto decade per legge dall’applicazione del “forfettoneâ€, allorchè viene meno uno o pi๠dei citati requisiti.
Nella generalità dei casi, la decadenza ha effetto dal periodo d’imposta successivo.
Percià², chi, nel corso di un anno in cui applica il regime dei “minimiâ€, effettua anche una sola cessione all’esportazione, paga una singola prestazione di lavoro dipendente o assimilato, esegue operazioni rientranti in uno dei regimi fiscali speciali, trasferisce la residenza all’estero, diviene socio di società di persone o di Srl, acquista beni strumentali tali da superare il limite triennale di quindicimila euro oppure percepisce compensi o ricavi per oltre trentamila euro, dall’anno dopo èobbligato ad applicare il regime ordinario.
Se perಠi compensi o ricavi non solo superano i trentamila euro ma anche la soglia di quarantacinquemila, oppure se si indica erroneamente l’IVA anche in una sola fattura, la decadenza opera già con effetto retroattivo dal primo gennaio dell’anno in corso.
Ciಠsignifica che occorrerà regolarizzare rapidamente la propria posizione, sia provvedendo a compilare i registri delle cessioni e degli acquisti, sia a fare i calcoli per le liquidazioni IVA periodiche.
In particolare, l’IVA sugli acquisti compiuti nell’anno diventerà improvvisamente detraibile, secondo le regole tradizionali, mentre dai corrispettivi ottenuti occorrerà scorporare la quota corrispondente all’imposta sul valore aggiunto. Percià², se si fosse emessa una fattura da 120 euro, con la decadenza 20 euro di quel ricavo “si trasformano†di colpo in imposta a debito verso l’Erario.
La regolarizzazione degli adempimenti andrà eseguita entro la prima scadenza utile, secondo il calendario fiscale ordinario.