La questione èperಠancora molto discussa a proposito delle sanzioni di altra origine: l’esempio classico èquello delle multe automobilistiche. Se io ho un’impresa di trasporti e uno dei miei camionisti viene multato per eccesso di velocità , la multa èdeducibile, considerando che deriva da un mezzo di trasporto strettamente legato alla mia attività ?
La gran parte della dottrina e, soprattutto, della giurisprudenza esclude ogni ipotesi di deducibilità delle sanzioni, sia perchè l’inerenza con l’attività èmolto flebile, sia per motivi generali di etica e coerenza del diritto. Ma, in mancanza di un divieto esplicito da parte della legge, una parte minoritaria degli esperti si dimostra possibilista.
Sul tema èrecentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza 5050/2010. Il caso riguardava una multa comminata dal Garante Antitrust: secondo la Suprema Corte, “la sanzione conseguente la violazione di un divieto da parte di un’impresa non deriva da un’attività connessa al corretto esercizio dell’impresa e non puಠpertanto qualificarsi come fattore produttivoâ€.
La sentenza fa riferimento ad una questione molto specifica, ma se ne possono trarre considerazioni di carattere generale e probabilmente finirà per avere il suo peso nello spinoso dibattito.
Il tema, invece, non si pone in materia di IRAP: le sanzioni sono sempre indeducibili, in quanto (in qualità di “oneri diversi di gestioneâ€) non rientrano nel calcolo della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.