Si parla di manutenzione ordinaria quando la finalità èquella di mantenere intatta la funzionalità del bene o di ripristinarne l’efficienza dopo un guasto o un danno di ogni genere; la manutenzione straordinaria, invece, èdiretta ad incrementare il valore del bene stesso. Per fare un esempio riferito ai beni immobili, tinteggiare le pareti èmanutenzione ordinaria, aggiungere una stanza èmanutenzione straordinaria.
In merito ai professionisti, ancora una volta registriamo come le leggi siano cambiate negli anni. Perಠil discorso èmeno complesso, poichè stavolta non importa quando èstato acquistato l’immobile, oppure èstato preso in leasing: la disciplina tributaria èoggi uniforme.
Le spese di manutenzione straordinaria vanno ad incrementare il valore dell’immobile: cosicchè esse, semplicemente, vanno sommate al costo storico. Perciಠsaranno ammortizzabili e deducibili se e nella misura in cui lo èl’immobile cui fanno riferimento.
Per le spese di manutenzione ordinaria, invece, si applica oggi la medesima regola prevista per le imprese: sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute, entro un limite chiamato “plafondâ€.
Il plafond èpari al 5% del costo storico al lordo degli ammortamenti di tutti i cespiti ammortizzabili al primo gennaio, a cui si somma il costo storico dei nuovi cespiti comprati durante l’anno e si sottrae quello dei cespiti ceduti o dismessi nel frattempo.
Acquisti e cessioni durante l’anno vanno considerati in proporzione ai giorni precedenti alla cessione o successivi all’acquisto.
Se le spese di manutenzione ordinaria superano il plafond, l’eccedenza sarà deducibile nei cinque anni successivi in quote di pari importo.
Negli immobili promiscui, la deducibilità si riduce come sempre della metà in ogni ipotesi.