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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (VII)

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Il problema indicato èfrequentissimo e ha suscitato parecchi dibattiti. Una risposta esauriente èstata offerta dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 205/1998: secondo la scrivente, la scheda-carburante non èmai utilizzabile quando non èpresente il personale di servizio della stazione di rifornimento; tantomeno si puಠammettere che provveda il contribuente a compilarla da sè.

L’unica soluzione per documentare le spese del carburante acquistato al self-service èquella di conservare la ricevuta o scontrino emessa in automatico dal distributore e, in un secondo momento, presentarla al gestore perchè quest’ultimo emetta la fattura inerente l’operazione.


Infatti, il divieto per costui di fatturare queste cessioni non opera nelle situazioni in cui èsclusa per legge la possibilità  di utilizzare la scheda-carburante, come appunto nel caso di specie.

L’ultimo problema fiscale legato all’utilizzo dell’automobile non concerne il “popolo delle partite IVA” bensଠi lavoratori dipendenti e le figure assimilate quando utilizzano una macchina aziendale.

Quest’ipotesi rientra fra quelle dei cosiddetti “fringe benefit” a favore dei dipendenti, soggetti a tassazione in modo forfettario: il valore tassabile di questo fringe benefit corrisponde al 30% del prodotto fra 15.000 e il costo chilometrico calcolato annualmente dall’Automobile Club d’Italia per quel tipo di veicolo e con riferimento alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.


Ad esempio, se al dipendente èconcesso l’uso di una Ford KA di proprietà  aziendale, poichè il costo chilometrico attribuito attualmente dall’ACI a questo tipo di vettura e riferito a 15.000 chilometri di percorrenza èpari a € 0,334865 per chilometro, il risultato dell’operazione descritta (costo chilometrico * 15.000 * 30%) èuguale a € 1.506,89 che costituirà  il valore da tassare a carico del lavoratore, al netto di eventuali spese da lui sostenute e rimaste a suo carico.