I servizi, perà², non sono tutti uguali fra loro: possiamo infatti distinguere i servizi “generici†da alcune categorie particolari. I servizi generici sono quelli a cui si applicano le regole descritte senza ulteriori considerazioni. I servizi particolari, invece, sono quelli a cui si applicano norme in parte divergenti, in deroga alle regole ordinarie.
Va subito notato come con le nuove norme il quadro si sia semplificato: fino al 2009 erano previste norme specifiche per varie categorie di servizi (lavorazioni su beni mobili, trasporti intracomunitari, intermediazioni) che dal 2010 rientrano invece fra i servizi generici soggetti alle norme generali.
Cosà¬, dal 2010 sono applicate leggi in deroga solamente per le seguenti prestazioni: servizi relativi a beni immobili; trasporto di passeggeri; ristorazione e catering; locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto, qualora di durata inferiore a trenta giorni (o novanta per i natanti); prestazioni relative ad attività culturali, scientifiche, artistiche, educative, sportive, ricreative e simili.
Per ognuna di queste ipotesi, l’individuazione della territorialità della prestazione (e dunque le conseguenze sulla fatturazione e sull’IVA) èaffidata a regole dettagliate, su cui non appare il caso di approfondire poichè molto tecniche.
àˆ sufficiente dire che in questi casi si prescinde dalla nazionalità di cliente e fornitore ed entrano in gioco variabili differenti basate sulla natura dell’operazione: nella prima tipologia citata, ad esempio, conta il luogo dove materialmente si trova il bene immobile oggetto del servizio prestato.
Non va, infine, dimenticato che l’iter di recepimento della direttiva comunitaria non èancora terminato: il confine fra servizi generici e servizi particolari, dunque, non èancora stato tracciato in via definitiva.