Con il DL 78/2010, infine, èstato decisa l’applicazione della misura anche per il periodo d’imposta 2011, ma con alcune modifiche normative.
Innanzitutto, èstabilito che l’incentivo si applica sui premi riconosciuti ai lavoratori sulla base di accordi fissati nella contrattazione di secondo livello (contratti collettivi territoriali e/o aziendali), escludendo quindi i premi attribuiti unilateralmente dal datore o contrattati a livello individuale. Fra l’altro, la lettura letterale di questa norma parrebbe escludere, di fatto, anche i dipendenti dei lavoratori autonomi.
Inoltre, si conferma che l’incentivo consiste nel sottoporre tali premi ad una tassazione separata, con l’aliquota del 10%. Non èperಠdetto espressamente, e il punto andrà certamente chiarito, se sia possibile rinunciare a tale tassazione separata (come finora èavvenuto): non si puಠescludere, infatti, che la tassazione ordinaria possa risultare pi๠conveniente per il lavoratore, e in tal caso gli si dovrebbe garantire la possibilità di rinunciare al supposto incentivo.
Un’altra modifica riguarda le soglie da non superare perchè sia riconosciuta la detassazione. Si conferma che essa puಠconcernere premi di produttività entro il limite complessivo di 6.000 euro, mentre cambiano le cose sul reddito totale. Fino al 2010 era stabilito che occorreva che nell’anno precedente il lavoratore non avesse percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 euro, mentre ora si parla di 40.000 euro “nell’anno di riferimentoâ€: peccato, perà², che la legge non indica quale sia tale fantomatico anno di riferimento.