Per ottenere la detassazione, infatti, sarà sufficiente che il datore di lavoro attesti nel Cud che le somme sono correlate al miglioramento della competitività . Lo stesso datore di lavoro dovrà fornirne la prova solo in caso di espressa richiesta.
La circolare, dunque, chiarisce che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale non ènecessario che gli accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali in forza dei quali si applica il beneficio vengano ripresi in un apposito documento cartaceo che ne provi l’applicazione, semplicemente si applica il principio generale di libertà di azione sindacale sancito dall’articolo 39 della Costituzione. Il datore di lavoro dovrà fornire la prova dell’esistenza di tali accordi solo se gli verrà richiesto.
L’agevolazione fiscale per il 2011 èfruibile dai lavoratori dipendenti del settore privato che nell’anno precedente abbiano prodotto un reddito complessivo non superiore ai 40.000 euro, inoltre il limite massimo della somma a cui si applica la tassazione sostitutiva al 10% èpari a 6.000 euro. E’ possibile fruire della detassazione per le seguenti forme di lavoro: straordinario, tempo parziale, lavoro notturno e festivo, le indennità di turno e le maggiorazioni per lavoro normalmente prestato per un orario articolato su turni.