Al riguardo, infatti, la norma introdotta dalla Legge 296/2006 prevede che ai fini della detrazione il contratto di locazione debba essere di tipo abitativo, stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 431/1998 e regolarmente registrato.
Il ricoscimento della detrazione spetta anche per i canoni relativi a contratti di ospitalità e di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il dritto allo studio, università e collegi universitari legalmente riconosciuti oppure enti senza fine di lucro. Al contrario, non èammessa la detrazione in caso di contratti di sublocazione.
Per usufruire della detrazione èinoltre necessario che e l’Università sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente, prendendo quale riferimento una via di comunicazione esistente, e che il Comune di residenza dello studente appartenga a una provincia diversa da quella in cui si trova l’Università . E’ inoltre richiesto che l’immobile in locazione sia situato nello stesso Comune in cui ha sede l’Università o in un Comune limitrofo.
L’importo massimo detraibile èdi 2.633,00 euro, da intendersi come limite massimo per ciascun nucleo familiare e non per ciascuno studente. La detrazione spetta oltre che per i figli anche per il coniuge e per gli altri familiari a carico.