Tra queste figura la detrazione per il coniuge fiscalmente a carico, in relazione alla quale restano validi gli importi già in vigore nel 2012, non essendo stata apportata alcuna variazione al riguardo.
Pertanto, dall’imposta lorda deve essere detratta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato la somma di 800 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 690 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 690 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro, con una detrazione spettante per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro. In caso di reddito oltre gli 80.000 euro non si ha diritto ad alcuna detrazione per il coniuge fiscalmente a carico.
Sono inoltre previste delle maggiorazioni, pari a: 10 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 29.000 euro ma inferiore a 29.200 euro; 20 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 29.200 euro ma inferiore a 34.700 euro; 30 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 34.700 euro ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito complessivo èsuperiore a 35.100 euro ma inferiore a 35.200 euro.
Gli importi per la detrazione per coniuge a carico devono essere rapportati ai mesi dell’anno in cui il coniuge èstato a carico. I periodi inferiori al mese sono comunque considerati per intero.