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Detrazione interessi mutuo in caso di separazione

Come la maggior parte dei contribuenti già  sa, in sede di dichiarazione dei redditi èpossibile portare in detrazione gli interessi passivi pagati sul mutuo, o comunque una parte di essi.

A riguardo, in particolare, ricordiamo che per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 èpossibile portare in detrazione solo gli interessi sui mutui accesi per l’acquisto della prima casa, inoltre a partire dal 1° gennaio 2008 la detrazione d’imposta del 19% puಠessere calcolata su un massimo di 4.000 euro, quindi l’importo massimo di cui si puಠfruire èpari a 760 euro.

DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI DEL MUTUO PRIMA CASA

In merito a tale detrazione, in particolare, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 ha chiarito cosa accade dal punto di vista delle detrazione degli interessi nel caso in cui due coniugi intestatari di un immobile e del mutuo acceso per acquistarlo si separino.

DETRAZIONE INTERESSI MUTUO RINEGOZIATO

L’ipotesi presa i considerazione èquella di una separazione consensuale con trasferimento a uno dei due coniugi dell’intera proprietà  dell’immobile e della parte di mutuo dell’altro. In questo caso, il coniuge che a seguito di tale operazione èdiventato proprietario esclusivo, sebbene il mutuo risulti ancora intestato all’ex, ha diritto a beneficiare della detrazione del 19% sull’intera quota degli interessi passivi, purchè l’accollo risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e le quietanze siano accompagnate da un documento che attesta il pagamento dell’intero onere da parte del coniuge proprietario.

Altra ipotesi presa in considerazione dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate èquella riguardante l’assegnazione a un coniuge, ad esempio il marito, di un immobile di proprietà  della moglie e che continua ad essere l’abitazione principale di quest’ultima. In questo caso, in particolare, il marito puಠdetrarre gli interessi passivi anche se il mutuo èintestato alla moglie, anche in questo caso purchè figuri l’atto di accollo nella forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata e purchè le relative quietanze siano integrate dall’attestazione che l’intera spesa èstata sostenuta dal coniuge proprietario.