In caso di separazione dei coniugi tutto dipende dalla tipologia di affidamento stabilita dal giudice. In caso di affidamento ad un unico coniuge la detrazione spetta al 100% a quest’ultimo, mentre in caso di affidamento congiunto la detrazione spetta in misura uguale a ciascuno dei due coniugi.
Nel caso in cui uno dei due coniugi non percepisca alcun reddito, èpossibile far si che l’altro possa usufruire al 100% della detrazione, a patto perಠche tra i due coniugi venga raggiunto un accordo che stabilisca chi dei due dovrà usufruire dell’agevolazione. In questo caso, inoltre, il coniuge che ha diritto al 100% della detrazione èobbligato a riversare all’altro un importo pari alla stessa detrazione, o alla metà in caso di affidamento congiunto.
Il chiarimento èarrivato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 143/E del 30 dicembre, in risposta alla domanda avanzata da un genitore separato che chiedeva se avesse diritto a beneficiare della detrazione massima, in quanto l’ex coniuge non ètitolare di alcun reddito.