La dichiarazione di tali redditi ad opera del contribuente avviene mediante la compilazione del quadro RT del modello Unico.
In particolare, le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, considerate al netto delle minusvalenze, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare qualora siano state poste in essere antecedentemente al 2009, mentre quelle poste in essere a partire dall’anno 2009 concorrono alla formazione del reddito nel limite del 49,72%.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate sono invece imponibili, sempre al netto delle minusvalenze, per l’intero ammontare e sono soggette dall’anno 2012 all’imposta sostitutiva del 20%. La cessione delle partecipazioni in società con sede nei cosiddetti paesi black list concorrono nella misura del 100% alla formazione del reddito.
Al riguardo si ricorda che si intende qualificata la partecipazione che conferisce un diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria superiore al 20% o una partecipazione al patrimonio superiore al 25% per le società non quotate, mentre per le società quotate tale soglia scende rispettivamente al 2% ed al 5%.