Home » Dichiarazione dei redditi sempre integrabile

Dichiarazione dei redditi sempre integrabile

La dichiarazione dei redditi inviata dal contribuente, anche per via telematica, puಠessere sempre integrata, a prescindere dal fatto che essa sia già  arrivata nella mani dell’amministrazione tributaria.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6318 del 13 marzo 2013, in forza della quale la dichiarazione resa dal contribuente deve essere considerata un documento che in qualunque momento puಠessere corretto o integrato su esplicita richiesta del soggetto interessato.


La Suprema Corte ha dunque confermato la decisione presa nei precedenti gradi di giudizio sia da giudici tributari che dai giudici provinciali e regionali, andando cosଠa rigettare le istanze del fisco e chiarendo che, essendo integrabile la dichiarazione inviata per via telematica dal contribuente, la cartella di pagamento in materia di Iva, firmata dall’Agenzia delle Entrate e inviata in relazione alla prima versione della dichiarazione del contribuente, quindi prima dell’integrazione, deve essere considerata nulla.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha inoltre ricordato che la dichiarazione del contribuente non rappresenta la fonte dell’obbligo tributario e non produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, semplicemente rappresenta un momento dell’intero procedimento di accertamento e riscossione dell’imposta. Per tale motivo essa èsempre emendabile e ritrattabile, non potendosi essere preclusa al contribuente la possibilità  di dimostrare l’inesistenza, anche parziale, dei presupposti d’imposta erroneamente dichiarati.