Tali redditi possono essere suddivisi in due distinte categorie, ovvero i redditi derivanti da rapporti di finanziamento, come ad esempio proventi derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, obbligazioni ecc., e i redditi derivanti da rapporti di partecipazione, come ad esempio utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires, da rapporti di associazione in partecipazione di solo capitale o da strumenti finanziari che consentono una partecipazione al patrimonio dell’emittente.
Sono inoltre considerati redditi di capitale le rendite perpetue, i proventi derivanti dalla gestione collettiva di patrimoni immobiliari e i redditi riguardanti i capitali legati a contratti di assicurazione sulla vita.
Per quanto riguarda la dichiarazione di tali redditi, attraverso il modello 730 èpossibile dichiarare solo i redditi di capitale non soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Tali redditi trovano collocazione nel quadro D del modello 730, in particolare al rigo D1 vanno indicati gli utili ed altri proventi equiparati che si riferiscono a partecipazioni qualificate, intendendosi per tali quelle che conferiscono diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20% o una partecipazione al patrimonio superiore al 25% per le società non quotate, mentre per le società quotate le soglie scendono rispettivamente al 2% ed al 5%. Le partecipazioni non qualificate sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20% sull’intero provento, quindi non vanno indicate in dichiarazione dei redditi.
Nella colonna D2 vanno invece riportati gli altri redditi di capitale al lordo delle ritenute di acconto subite con esclusione dei redditi già assoggettati a ritenuta a titolo definitivo o ad imposta sostitutiva.