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Differenza tra modello Unico e 730

Il modello Unico e il modello 730 sono entrambi utilizzati per la dichiarazione dei redditi. La differenza sostanziale tra i due modelli èdata dalla tipogia di reddito che èpossibile dichiarare attraverso ciascuno di essi.

In particolare, i redditi dichiarabili con il modello 730 sono quelli da lavoro dipendente, quindi compresi i redditi dei pensionati e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonchè le indennità  sostitutive come cassa integrazione o indennità  di mobilità .


Possono inoltre utilizzare il modello 730 i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; i sacerdoti della Chiesa cattolica; i giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili; i produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Per contro, non possono utilizzare il modello 730 e pertanto sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello Unico coloro che percepiscono: redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; redditi di lavoro autonomo per i quali èrichiesta la partita Iva; redditi diversi, come ad esempio quelli derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende; i contribuenti che devono presentare dichiarazione Iva, Irap, modelli 770 ordinario o semplificato; non sono residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello; devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti; nel periodo d’imposta di presentazione del modello percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto, come nel caso dei collaboratori familiari.

Devono inoltre dichiarare il proprio reddito utilizzando il modello Unico anche i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o ad altro professionista abilitato, sempre che non si conoscano i dati del nuovo sostituto d’imposta che potrà  effettuare i conguagli.