L’Agenzia ha anzitutto chiarito che per dispositivi medici si intendono i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1 dei decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/00 e che sono dichiarati conformi, pertanto risultano marcati CE dal fabbricante in base a quelle che sono le direttive europee di settore.
Dal punto di vista fiscale, inoltre, per poter usufruire della detrazione non èsufficiente essere in possesso dello scontrino fiscale con dicitura “dispositivo medico”, ma ènecessario che in tale scontrino venga opportunamente indicata la tipologia di dispositivo medico e il nome del soggetto che sostiene la spesa.
Un elenco completo dei dispositivi che possono essere detratti non esiste, tuttavia nella suddetta circolare l’Agenzia delle Entrate ha elencato quelli pi๠comuni, ovvero: lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi, montature per lenti correttive dei difetti visivi, occhiali premontati per presbiopia, apparecchi acustici, cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, siringhe, termometri, apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, pannoloni per incontinenza, prodotti ortopedici, ausili per disabili, lenti a contatto, soluzioni per lenti a contatto, prodotti per dentiere, materassi ortopedici e materassi antidecubito, contenitori campioni, test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa, strisce/strumenti per la determinazione del glucosio, strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo, test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, test autodiagnosi prostata PSA, test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, test autodiagnosi per la celiachia.