Il provvedimento, ricordiamo, èstato emanato in seguito all’introduzione delle norme (Dl 70/2011) che hanno semplificato notevolmente gli adempimenti a carico dei contribuenti che intendono usufruire dell’agevolazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazione, eliminando l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo e di indicare in fattura, separatamente, il costo della manodopera.
► SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI
I documenti che, in base a quanto stabilito dal provvedimento, devono essere conservati ed esibiti in caso di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria sono: abilitazioni amministrative, ovvero concessioni e autorizzazioni nel caso in cui queste siano previste, in caso contrario si dovrà esibire la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , che indica la data di inizio lavori e che attesta che si tratta di interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale; domanda di accatastamento per gli immobili non censiti; ricevuta dell’Ici, se dovuta; delibera assembleare e tabella con ripartizione delle spese, nel caso in cui si tratta di lavori che riguardano parti comuni di edifici; dichiarazione di consenso ai lavori da parte del possessore dell’immobile nel caso in cui non sia lui ad utilizzare direttamente l’immobile; comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri; fatture e ricevute delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati.
Il provvedimento stabilisce inoltre che, a seguito della nuova normativa che semplifica gli adempimenti a carico del contribuente che intende usufruire della detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia, nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, nel caso in cui lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo.