L’iter del nostro ordinamento prevede che, a fronte di imposte e/o sanzioni non pagate spontaneamente dal contribuente, l’ente creditore iscrive la somma a ruolo (che altro non èche un elenco dei debiti insoluti, che apre le porte alla riscossione forzata) e consegna periodicamente gli stessi ruoli ad Equitalia affinchè si attivi a recuperare le somme dovute, anche ricorrendo ai pignoramenti quando occorre. Seguono questa strada i crediti vantati dalle agenzie fiscali, dall’INPS e da moltissimi enti locali convenzionati con Equitalia.
Se il contribuente vuole perಠfar valere proprie ragioni per chiedere l’annullamento, anche parziale, della cartella di pagamento notificatagli oppure per chiedere, in caso di ricorso alle commissioni tributarie, la provvisoria sospensione degli effetti dell’atto, deve necessariamente rivolgersi all’ente creditore, e sarà poi quest’ultimo ad informare, eventualmente, Equitalia.
Non di rado, capita che il flusso di informazioni fra un ente e l’altro sia molto pi๠lento del dovuto, e che il concessionario della riscossione proceda ugualmente in via esecutiva perchè non era stato informato di alcuno stop.
Ma ecco la novità appena introdotta da Equitalia: il contribuente puà², nelle more del procedimento, firmare un’autocertificazione (secondo un modello predefinito), in cui viene dichiarato che la cartella èstata azzerata o i suoi effetti sospesi, e quindi che Equitalia deve bloccare le proprie azioni. All’autocertificazione, ovviamente, vanno allegati i documenti che comprovano quanto dichiarato.
A quel punto, sarà Equitalia a contattare l’ente creditore e chiedere conferma nei giorni immediatamente successivi, sospendendo ogni azione in attesa delle risposte decisive.