Il chiarimento dell’Agenzia arriva in risposta ad un quesito posto dal presidente del Consiglio di un Ordine degli avvocati e avente ad oggetto il regime Iva da riservare ai corsi di formazione offerti dalle Camere arbitrali e di Conciliazione degli ordini forensi finalizzati ad acquisire la qualifica di mediatore professionista.
Nel fornire la sua risposta, in particolare, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 10 del Dpr 633/1972 stabilisce che non sono soggette a Iva le prestazioni educative dell’infanzia e della giovent๠e quelle didattiche di ogni genere, comprese la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, nel caso in cui queste vengano rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus. La dicitura “istituti o scuole” utilizzata per questa norma, dunque, secondo l’Agenzia delle Entrate non deve essere interpretata in maniera tassativa, in quanto devono essere ricompresi non solo gli organismi scolastici ma tutti gli enti che operano nel settore della formazione, purchèlo Stato riconosca la loro finalità didattica.
Alla luce di questa interpretazione, dunque, beneficiano dell’esenzione Iva anche i corsi di formazione organizzati dalle Camere arbitrali e di conciliazione per la formazione dei mediatori, essendo autorizzati dal Ministero della Giustizia e, di conseguenza, sottoposti al suo controllo e alla sua vigilanza.
Il mediatore civile, ricordiamo, èla figura chiave della conciliazione civile obbligatoria, facoltativa e demandata in quanto èil soggetto chiamato ad aiutare le parti ad arrivare ad un accordo e ad evitare che queste decidano di avviare un’azione legale vera e propria.