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Evasione fiscale a carico del commercialista

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva e del relativo versamento, l’imprenditore non risponde di evasione fiscale nel caso in cui il suo commercialista si assume la colpa dell’omissione.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n.1806 del 20 gennaio 2011, con la quale ha escluso il ricorso presentato dalla Procura generale verso una sentenza di non luogo a procedersi emessa dal giudice dell’udienza preliminare nei confronti del rappresentate di un’azienda, in quanto il suo commercialista si era assunto tutte le responsabilità  in merito alla mancata presentazione delle dichiarazioni Iva.


Il pubblico ministero ha presentato il ricorso sostenendo un vizio nella motivazione della sentenza, poichè appare assolutamente illogico che una persona in buona fede non fosse a conoscenza del mancato versamento dell’imposta dovuta, che per ogni anno aveva un ammontare pari ad alcune decine di migliaia di euro.

La Suprema Corte ha perಠrespinto il ricorso e nella relativa sentenza ha spiegato che il giudice dell’udienza preliminare ha preso in considerazione l’importo dell’imposta effettivamente evasa sulla base delle valutazioni compiute dalla Guardia di Finanza, per cui non puಠdirsi illogica la parte della sentenza relativa alla mancanza di prova del superamento della soglia di punibilità , quindi la decisione appare del immune da vizi logici.