Nella stessa circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche un fac-simile dell’istanza che la nuova normativa impone a coloro che intendono presentare ricorso.
► NOVITà€ DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2012
Dal modello fornito dall’amministrazione finanziaria, in particolare, emerge che l’istanza del contribuente deve contenere il ricorso che si intende proporre alla Commissione tributaria provinciale e la domanda di annullamento dell’atto, formulata sulla base delle stesse motivazioni indicate nel ricorso. Al contribuente èinoltre riconosciuta la possibilità do formulare una proposta di mediazione, attraverso la quale si chiede una rideterminazione dell’ammontare del tributo il cui pagamento èrichiesto dall’atto notificato.
► MEDIAZIONE TRIBUTARIA OBBLIGATORIA PER LITI FINO A 20.000 EURO
L’istanza deve essere presentata secondo i termini e le modalità previste per la presentazione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale, ne deriva quindi che il contribuente, qualora voglia rivolgersi al giudice a seguito di esito negativo del procedimento di mediazione, deve solo costituirsi in giudizio, ossia depositare presso la segreteria della Commissione tributaria l’istanza proposta.
Di seguito proponiamo il fac simile dell’istanza contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate.