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Fatturazione tra soggetti Unione Europea

Come si èspecificato nelle nuove regole IVA, il servizio prestato da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo èoperazione non imponibile, quando le due parti sono domiciliate in Stati comunitari diversi.

La fattura che dovrà  emettere il prestatore del servizio, perà², oltre a recare la dicitura di esclusione avrà  altre due peculiarità  che la distingueranno dalle altre: sarà  obbligatorio indicare il numero di identificazione (per gli italiani: il numero di partita IVA) del cliente, che normalmente non occorre specificare, e il suo ammontare non entrerà  a far parte del volume d’affari, al contrario delle altre operazioni per cui vi èobbligo di fatturazione (sarà  bene, dunque, compiere registrazioni a parte per non fare confusione).


Un’altra significativa novità  èche i servizi intracomunitari sono dal 2010 esclusi dai calcoli del plafond degli esportatori abituali. Coloro che eseguono massicce operazioni di import-export, infatti, hanno diritto a chiedere ai propri fornitori di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta entro un certo limite (definito “plafond”): con le nuove norme il plafond risulterà  pi๠basso e gli esportatori abituali saranno penalizzati.

Vale la pena ricordare nuovamente che si applicano regole diverse in termini di territorialità  a seconda che il committente sia un soggetto passivo o meno. Questo significa che, prima di concludere l’operazione e fatturare, il prestatore dovrà  accertarsi della natura della controparte.


Se società  o enti pubblici sono sempre soggetti passivi, il discorso si complica quando si tratta di persone fisiche. Un professionista, ad esempio, costituisce soggetto passivo soltanto se acquista il servizio in quanto funzionale alla sua attività  e non lo costituisce se il servizio gli occorre per fini privati o familiari.

Il fornitore, percià², dovrà  preliminarmente informarsi presso lo stesso committente, chiedendo a quest’ultimo se va considerato soggetto passivo o no.