Sono state apportate delle modifiche al nostro sistema fiscale e questo ha fatto sଠche siano state riportate anche nelle dichiarazioni dei redditi che debutteranno nel 2015. Ecco allora gli aggiustamenti apportati all’UNICO SC 2015, già sul frontespizio, oltre ad una spiegazione del quadro RF.Â
Il governo èintervenuto a livello normativo e amministrativo nella fiscalità delle società per cui anche i quadri e le istruzioni dei UNICO SC 2015Â per società di capitali, enti commerciali ed equiparati, hanno tenuto conto di questi interventi normativi. Prendiamo in esame alcune novità partendo dal frontespizio e dal quadro RF.
Il decreto semplificazioni ha abrogato l’articolo 4 del DPR 600/1973 che prevedeva “Le società od enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari”. Quindi nel frontespizio dell’UNICO SC 2015 non compaiono pi๠i dati relativi alla sede legale, al domicilio delle società , degli enti e non compaiono i dati relativi all’indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione.
Novità anche per la “firma della dichiarazione”, nella cui sezione c’èspazio anche per la “firma per attestazione” che va a sostituire la casella attestazione che certificata l’esecuzione dei controlli previsti dalla legge.
Per quanto riguarda il quadro RF dedicato alla determinazione del reddito d’impresa èstata ristrutturata l’esposizione dei dati dei campi relativi a variazioni in diminuzione per:
1. svalutazioni e perdite su crediti per enti creditizi e finanziari e per le assicurazioni,
2. deduzione della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione iscritte al bilancio dell’esercizio,
3. quote costanti deducibili degli esercizi precedenti.
Queste informazioni adesso saranno evidenziate nelle colonne del quadro RF come segue:
1. RF41 per le quote delle svalutazione e delle svalutazioni e perdite su crediti imputabili al reddito d’esercizio,
2. RF42 per le quote deducibili della variazione di riserva.