L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che èdisponibile sul proprio sito internet Gerico 2016 nella sua versione definitiva. Dopo le precisazioni rispetto agli studi di settore, ecco che arrivano anche le indicazioni sui Parametri 2016.Â
Il 12 aprile 16 èstato reso disponibile anche l’applicativo Parametri 2016 e sembra proprio che per quest’anno non dovrebbe esserci nessuna proroga dei termini di versamento delle imposte per i soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore. Scrive la CGIA di Mestre:
La pubblicazione anticipata dei software applicativi consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di verificare la congruità dei loro ricavi/compensi ed, eventualmente, di valutare un adeguamento alle relative risultanze. Come pure l’accesso al regime premiale di cui nei prossimi giorni sarà emanato il Provvedimento attuativo per l’anno 2015. A questo punto si auspica che non debbano essere effettuati interventi correttivi al software rilasciato e che le software house possano rapidamente rilasciare i gestionali dei dichiarativi integrati con il calcolo di GERICO.
Ma di cosa si parla quando diciamo “parametri”? Lo spiega l’Agenzia delle Entrate
I parametri sono degli strumenti presuntivi che misurano i ricavi, i compensi e il volume d’affari dei contribuenti che esercitano attività di impresa oppure arti e professioni (Dpcm del 29 gennaio 1996). In particolare, i parametri si applicano ai soggetti per i quali non sono ancora stati approvati gli studi di settore o per i quali gli studi, pur approvati, non sono applicabili.
I contribuenti che hanno annotato nelle scritture contabili ricavi o compensi, oppure registrato corrispettivi, per un ammontare inferiore a quello che risulta dall’applicazione dei parametri possono essere assoggettati ad accertamento. In questo caso, l’attività istruttoria dell’Agenzia delle entrate viene sempre preceduta da un invito al contraddittorio. Si tratta di un’opportunità concessa al contribuente per produrre elementi e informazioni che permettono di giustificare del tutto, o in parte, lo scostamento dalle risultanze dei parametri. E’ possibile evitare l’accertamento anche adeguando spontaneamente i ricavi e/o i compensi e il volume d’affari dichiarati rispetto agli esiti dei parametri (opportunamente ridotti in base al “fattore di adeguamento” disciplinato dal Dpcm del 27 marzo 1997).