A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3096 dell’8 febbraio, con la quale èstato giudicato il caso di un contribuente che aveva impugnato alcuni avvisi di accertamento derivanti dal fatto che aveva acquistato una barca e un terreno nonostante in base al reddito dichiarato non disponesse dei soldi necessari per effettuare tali acquisti.
A sua discolpa il contribuente aveva spiegato che si trattava di beni utilizzati unicamente dai suoi parenti e acquistati con soldi prestati da questi, una giustificazione accolta dalla Commissione tributaria regionale ma non anche dalla Corte di Cassazione, che ha invece accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate annullando la sentenza della Commissione tributaria regionale.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il fatto che i beni acquistati siano utilizzati da altri non prova che siano stati questi a sborsare i soldi necessari per l’acquisto del bene stesso.
La Suprema Corte, inoltre, ha affermato che la Commissione regionale ha emesso la sentenza senza il supporto di una documentazione idonea. Secondo quanto disposto dall’articolo 38 del Dpr 600/1973, infatti, il contribuente ha la possibilità di dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente ècostituito in tutto o in parte da redditi esenti, tuttavia l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono essere documentati.