Se il contribuente invece èun soggetto IRES oppure èun soggetto IRPEF che nonostante la cessione proseguirà ugualmente un’attività d’impresa, gli èconsentito in alternativa optare per la tassazione rateale, purchè l’azienda sia stata detenuta per almeno tre anni prima della cessione. Ciಠsignifica che egli potrà ripartire la plusvalenza in pi๠quote annuali di pari importo, fino ad un massimo di cinque.
Cosicchè, ogni anno solo una quota della plusvalenza si sommerà agli altri redditi, e in questo modo il sistema delle aliquote progressive non lo danneggerà pi๠di tanto.
Se, infine, il cedente èun soggetto IRPEF che deteneva l’azienda da almeno cinque anni prima della cessione, l’ultima alternativa consentita èdi ricorrere alla tassazione separata. In questo modo, la plusvalenza non èdestinata a sommarsi con gli altri redditi bensଠètassata a parte, con l’applicazione di un’aliquota determinata mediante un calcolo molto complesso e comunque solitamente conveniente.
Rimane un’ultima questione di rilievo da segnalare: il cessionario risponde in solido col cedente di tutte le sanzioni relative alle violazioni fiscali inerenti l’azienda compiute nell’anno della cessione o nel biennio precedente. Gli èperಠconcessa una scappatoia: egli puà², prima della cessione, chiedere all’Agenzia delle Entrate di redigere un elenco di tutte le violazioni di cui trattasi: egli sarà dunque corresponsabile solamente di quelle elencate, e non di eventuali altre.
Inoltre, se l’Agenzia non rispondesse entro quaranta giorni dalla richiesta, il cessionario èliberato completamente.