Come già accennato, l’operazione èsclusa dal campo di applicazione dell’IVA, e per questo motivo non deve nemmeno essere fatturata. Puಠessere perಠnecessario da parte sia del cedente che del cessionario presentare le denunce IVA di inizio, variazione o cessazione dell’attività , a seconda dei casi.
In compenso, tale cessione dovrà essere comunicata entro venti giorni all’ufficio del Registro, e naturalmente sconterà l’imposta di registro.
Per calcolare il tributo da versare, che salvo accordi diversi ricade integralmente sull’acquirente (ma il venditore èobbligato in solido), si applicherà l’aliquota minima del 3% su una base imponibile che ècostituita non dal corrispettivo stabilito bensଠdal “valore venale di comune commercio†dell’azienda.
Questo significa che se un’azienda del valore effettivo di centomila euro viene ceduta a cinquantamila, questo minor corrispettivo non riveste alcuna importanza ai fini dell’imposta di registro (anche perchè, spesso e volentieri, il corrispettivo dichiarato èinferiore a quello realmente pattuito, proprio con la speranza di ridurre il peso dell’imposta).
Chiaramente, individuare tale “valore venale di comune commercio†ètutt’altro che agevole, e non sono rare le controversie fra Agenzia delle Entrate e contribuenti destinate a trascinarsi per anni davanti alle commissioni tributarie.
Va anche detto che se nel complesso aziendale sono inclusi beni la cui cessione sconta ordinariamente un’aliquota pi๠elevata (come i fabbricati), questa parte della cessione èsoggetta a tassazione pi๠elevata, che perಠsi applica all’intera base imponibile in caso di indeterminatezza del valore dei singoli beni aziendali.
à‰ perciಠdi importanza basilare distinguere nell’atto di cessione i singoli beni che compongono il patrimonio aziendale, per evitare che si applichi all’intera base imponibile tale aliquota pi๠elevata.