Esistono perಠdelle ipotesi di esenzione fissate dalla legge che si applicano sull’intero territorio nazionale. La pi๠nota èstata introdotta nel 2008: il fabbricato che costituisce “abitazione principale†èsente dall’ICI.
Occorre perಠche l’immobile non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (non si tratti, dunque, di ville, castelli o case di lusso): in queste ipotesi ècomunque riconosciuta una detrazione dall’imposta totale pari a € 103,29.
Se l’immobile èin comproprietà e costituisce “abitazione principale†solo per alcuni dei contitolari, oppure tale qualifica èacquisita o perduta nel corso dell’anno, l’esenzione o la detrazione dall’imposta si applicano in proporzione.
Oltre a questo caso, perà², ci sono altre situazioni di esenzione. Sono esenti da ICI tutti i terreni agricoli situati in Comuni classificati come montani: i Comuni montani sono individuati dalla legge uno per uno e costituiscono la maggioranza (sono circa 5.000 su 8.000).
Sono inoltre esenti dal tributo gli immobili adibiti a musei, biblioteche, pinacoteche e simili, nonchè le ambasciate e le altre sedi diplomatiche, gli immobili posseduti da enti pubblici, quelli detenuti da ONLUS e altre associazioni per svolgere le loro attività istituzionali, i fabbricati cosiddetti “speciali†classificati nella particolarissima categoria catastale “E†e altre ipotesi minori.
Un caso particolare riguarda gli edifici di culto, soggetti a molte variazioni normative (e altrettante polemiche) nel corso degli anni. Secondo le regole attuali, i fabbricati destinati esclusivamente al culto sono esenti da imposta, mentre se in essi si svolgono attività di natura differente sono regolarmente soggetti ad ICI.