Poichè un tributo col quale tutti i cittadini hanno a che fare, èbene fornire un quadro dettagliato sulle sue caratteristiche e il suo funzionamento, sebbene sia probabile che il futuro federalismo fiscale ne modificherà prossimamente l’assetto.
Innanzitutto, èutile precisare che si parla di “imposta comunale†perchè il ricavato, appunto, va ai Comuni, ma si tratta nella sostanza di un tributo statale, giacchè regolato da legge dello Stato (D.Lgs. 504/1992). I Comuni, infatti, intervengono solo su questioni applicative di dettaglio, come l’esatto ammontare dell’aliquota e la facoltà d’introdurre ipotesi di esenzione o agevolazione.
Con “immobile†si fa riferimento a due categorie: terreni e fabbricati. I soggetti passivi dell’ICI sono dunque i proprietari di terreni e fabbricati situati nel territorio italiano.
Il riferimento ai proprietari richiede alcune specificazioni. Innanzitutto, se il bene èin comproprietà , l’ICI èdovuta da ciascun comproprietario in proporzione alla percentuale di titolarità . In caso di usufrutto, il soggetto passivo non èil nudo proprietario bensଠl’usufruttuario. In caso di locazione, leasing e concessione, il debitore èrispettivamente il proprietario, il conduttore e il concessionario.
Se poi la titolarità si èmodificata nel corso dell’anno (come nei casi di compravendita, successione ecc.), ogni soggetto interessato èdebitore dell’ICI in proporzione al periodo che lo riguarda, arrotondando per mese.
Percià², se Tizio vende il suo appartamento a Caio con atto del 7 aprile, Tizio èdebitore dell’ICI per 3/12 e Caio per 9/12, in quanto, arrotondando per mese, aprile èattribuito integralmente all’acquirente.