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Guida all’ICI: la dichiarazione e l’accertamento

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Un tempo era obbligatorio comunicare al Comune interessato ogni variazione del proprio patrimonio immobiliare che potesse incidere sul soggetto passivo, sulla base imponibile o sull’aliquota.
Quest’obbligo èperಠstato soppresso nel 2006 a proposito delle variazioni pi๠importanti: acquisti e cessioni, successioni, divisioni, modifiche del classamento eccetera; per tutti gli atti, cioà¨, in cui l’Agenzia del Territorio (che gestisce il catasto) èautomaticamente informato delle relative variazioni.

Sarà  la stessa Agenzia, percià², ad informare a propria volta tutti i Comuni interessati.


Ma la dichiarazione ICI non èscomparsa. Permane l’obbligo di presentarla in tutti quei casi in cui accade una variazione che incide sull’imposta ma che non risulta in catasto: per esempio, nel caso in cui si avvia una ristrutturazione che rende il fabbricato inagibile.

La dichiarazione va presentata in Comune in forma cartacea entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui si èverificata la variazione.

àˆ da precisare che, per ogni variazione, la dichiarazione va presentata una volta sola. L’obbligo di presentarla nuovamente si riproporrà  solo nell’anno in cui si determinerà  un’altra modifica che non riguardi il catasto.
Per quanto riguarda le modalità  di controllo, esso èormai da tempo affidato in esclusiva ai Comuni interessati.


Sulla base dei dati posseduti, essi provvedono a riliquidare l’imposta e a confrontarla con i versamenti eseguiti dal contribuente. In caso di differenze, esse saranno riscosse (con i relativi interessi e sanzioni) con avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello interessato.
In caso di infedeltà  o di omissione delle dichiarazioni, il termine per l’irrogazione delle sanzioni èquello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, o mancata presentazione.