Il fisco ha deciso d’iniziare l’anno in modo diverso e positivo imprimendo una nuova direzione al rapporto con i contribuenti. Si parla di maggiore collaborazione tra l’istituzione tributaria e i contribuenti. Il che comporta naturalmente anche delle novità rispetto ad alcuni istituti tra cui, ad esempio il ravvedimento che analizziamo in maniera approfondita in questo articolo.Â
Il 2015 dell’Agenzia delle Entrate sarà all’insegna della collaborazione. L’Erario infatti ha deciso di collaborare in modo pi๠efficace con i contribuenti comunicando loro – anche prima delle scadenze fiscali – tutte le informazioni in suo possesso, evitando sorprese ai contribuente e facendo in modo che possano conoscere la loro posizione e correggere eventuali errori.
Il primo istituto a cambiare èil ravvedimento che adesso potrà essere usato dai contribuenti anche nel caso in cui la violazione ègià stata constatata, ovvero quando l’Agenzia delle Entrate ha già avvito le verifiche formali, le ispezioni e ogni altro tipo di accertamento. Anche se èin corso una verifica fiscale, quindi si potrà regolarizzare la propria posizione.Â
C’èsoltanto un ostacolo al ravvedimento, spiega l’Erario ed  la formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento, oppure il ricevimento della comunicazione di irregolarità che èmessa dopo i controlli automatici o dopo il controllo formale delle dichiarazioni.
Il ravvedimento operoso, qualora fosse scelto dal contribuente per regolarizzare la propria posizione, non preclude l’inizio o la prosecuzione delle ispezioni, delle verifiche e degli accertamenti. Un’altra novità importante ènella rimozione del limite temporale in base al quale il ravvedimento si poteva usare.Â
Adesso gli sconti sulle sanzioni sono cosଠripartiti (fonte: Agenzia delle Entrate)
- per il ravvedimento effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale èstata commessa la violazione ovvero, quando non èprevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione èridotta a 1/7 del minimo
- per il ravvedimento effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale èstata commessa la violazione ovvero, quando non èprevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione èridotta a 1/6 del minimo.