In questi mesi il villaggio o meglio la città che era stata creata per l’EXPO èsmontata ma il Fisco non resta a guardare ed ecco cosa scopriamo dall’organo ufficiale dell’Erario.Â
La fase di smantellamento degli stand utilizzati per l’ultima Esposizione universale, come da regolamento, dovrà concludersi entro maggio 2016 ma l’Agenzia dell Entrate con la circolare 1/E del 2016 ha cercato di capire come si procederà a livello fiscale nell’operazione. Ecco i 3 casi in cui ci possono essere delle partecipazioni ufficiali.
Partecipanti ufficiali, la sfera istituzionale vince sull’Iva
In particolare, l’Agenzia precisa che, in relazione alla cessione a terzi, da parte di Partecipanti ufficiali (cioèStati e Organizzazioni internazionali intergovernative – ciascuno con una propria struttura operativa denominata Commissariato generale di sezione), di beni (compresi i padiglioni) utilizzati per l’attività istituzionale espositiva, l’esenzione dall’Iva resta ferma, sia in caso di cessione a titolo oneroso sia gratuita. Niente imposta, quindi, sempre che, al momento di acquisizione o costruzione del padiglione oppure di acquisto o importazione dei beni impiegati per realizzare la struttura, sia stato legittimamente applicato l’accordo tra il Governo italiano e il Bureau international des expositions (Bie) sulla non imponibilità dei beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Questo vale anche per i Partecipanti ufficiali titolari di partita Iva che, per esempio, hanno svolto attività di vendita di gadget o di ristorazione, poichè, anche in tali casi “l’istituzionalità †ha avuto il sopravvento e i beni sono stati comunque acquistati e/o importati senza Iva. A dieta d’imposta anche la parte della struttura espositiva utilizzata per le descritte attività simil-commerciali, e ciಠin quanto il padiglione rappresenta l’ufficialità del Partecipante.Partecipanti ufficiali: tramonta l’Iva, spuntano Registro e imposta sulle donazioni
La cessione a titolo oneroso dello stand, dunque, non sconta l’Iva, ma si imbatte nel Registro. Il contratto redatto in forma scritta, si legge nella circolare, èsoggetto alla registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro in misura pari al 3%, prevista per i trasferimenti di beni mobili; se invece l’atto di vendita si perfeziona verbalmente o per corrispondenza, la registrazione scatta solo in caso d’uso.
Alla cessione gratuita del padiglione si applica, invece, l’imposta sulle donazioni in misura proporzionale sul valore globale del bene trasferito, a meno che il beneficiario non sia lo Stato o un ente pubblico (Regioni, Province, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità , Onlus, eccetera) anche se ubicati in Paesi appartenenti all’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo nonchè, a condizione di reciprocità , a favore degli enti pubblici, delle fondazioni e delle associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.Partecipanti ufficiali: l’imposta sul reddito si dissolve
La vendita del padiglione non rientra in alcuna categoria reddituale e in pià¹, l’articolo 10, comma 1 dell’accordo Bie dice che “i Commissariati Generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell’ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuniâ€.